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Buonasera,
oggi pomeriggio ho avuto il piacere di parlare con Gianluca Cosetta, neo Digital Champions di Spadafora. Gli avevo proposto questa mattina, ma mi ha risposto "non posso, sono a scuola". Gianlcuna infatti ha soltanto 16 anni, e una grande passione per il web. Da un po' che ci scambiamo email. Vorrebbe essere utile per il suo territorio e da un po' mi parla del suo progetto di mettere in piedi un portale con informazioni utili per la cittadinanza e con una sezione dedicata ai dati aperti. Open Data Sicilia è stato il punto di contatto. Da poco Comune di Spadafora ha emesso una delibera relativa alla raccolta differenziata. Gianluca vorrebbe raccogliere i dati relativi alla raccolta e alla gestione e farne una dashboard in cui mostrarne gli andamenti durante l'anno e riuscirne anche a mostrarne l'efficacia. Tutto questo in sintesi. Questi dati non sono al momento pubblici. Chiedo agli esperti di amministrazione trasparente c'è un obbligo a pubblicare dati sulla raccolta rifiuti? Se sì, con che periodicità? Un'altra idea che ci è venuta chiacchierando è quella di rendere aperto e smart l'Albo Pretorio. In fondo alla pagina si legge che tutti i diritti sono riservati. Ma vale anche per elementi di questo tipo per cui la PA ha l'obbligo di pubblicazione? L'azienda che gestisce i servizi per il Comune di Spadafora ha i diritti sui contenuti delle pagine dell'Albo Pretorio del Comune? Notte Andrea Borruso website: http://blog.spaziogis.it GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus 38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E, EPSG:4326 -- "cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio" Italo Calvino |
Il d. Lgs. 33/2013 prevede che le PA pubblichino le # informazioni ambientali # sul portale Amministrazione Trasparente con periodicità "tempestiva". La raccolta differenziata rientra nelle informazioni ambientali. Se la differenziata (dati) non è pubblicata si può procedere con l'accesso civico. Il 20/gen/2015 23:16 "aborruso" <[hidden email]> ha scritto:
_______________________________________________ opendatasicilia mailing list [hidden email] http://groups.dataninja.it/listinfo/opendatasicilia |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'INFORMAZIONE AMBIENTALE DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N 33 - DECRETO TRASPARENZA 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. ARTICOLO 3-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo. LEGGE 16 marzo 2001, n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il 21/gen/2015 06:41 "ciro spataro" <[hidden email]> ha scritto:
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Oltre i riferimenti citati da Ciro Spataro vi è una FAQ dell'ANAC sulle informazioni ambientali Si può senz'altro esercitare l'accesso civico ma bisognerebbe specificare esattamente quali dati interessano e magari vedere cosa pubblica l'ARPA e l'ATO o dare un'occhiata ad esempio ai dati in Umbria 19-bis Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)19-bis.1 Chi è tenuto alla pubblicazione della “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” prevista dall’art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 349/1986? La “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata. Qualcosa sui dati in discarica c'è già ma penso abbia già visto Bisognerebbe anche chiedere all'ARPA di aprire i dati che già ha, e all'ATO adesso devo scappare buona giornata continuo dopo ... vedo di trovare un nominativo di riferimento per contatti al Comune se può essere utile Laura Laura Strano skype: laura.strano1 twitter @laurastrano Date: Wed, 21 Jan 2015 06:46:32 +0100 From: [hidden email] To: [hidden email] Subject: Re: [Open Data Sicilia] Chiedo una mano agli esperti di amministrazione trasparente e di cose "legali" NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'INFORMAZIONE AMBIENTALE DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N 33 - DECRETO TRASPARENZA 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. ARTICOLO 3-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo. LEGGE 16 marzo 2001, n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il 21/gen/2015 06:41 "ciro spataro" <[hidden email]> ha scritto:
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Laura e Ciro, grazie.
Confermate quindi che c'è l'obbligo. E questa è cosa buona. Ed è obbligato a farlo tempestivamente. Quindi non appena questi dati sono archiviati da qualche parte, poco dopo devono essere online. Quindi tutto dipende dalla frequenza con cui l'archivio dei dati viene aggiornato. E' corretto? Se sì, quindi non ci sarebbe nulla di irregolare nel pubblicare dati semestralmente. E nella richiesta di accesso civico posso chiedere soltanto che i dati vengano pubblicati, ma non posso richiedere nemmeno un aggiornamento mensile. Corretto? Tornando quindi alla richiesta di Gianluca, aldilà delle richieste che farei comunque, mi sembra che non riusciamo a usare l'accesso civico per andare verso gli obiettivi di Gianluca. Ancora grazie P.S. Gianluca, se vuoi aggiungere qualcosa tu e dettagliare, non essere timido ;) Andrea Borruso website: http://blog.spaziogis.it GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus 38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E, EPSG:4326 -- "cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio" Italo Calvino |
In reply to this post by Andrea Borruso
Salve a tutti, scusate se mi introduco nella discussione. In merito all'apertura dell'albo pretorio più di un anno fa ho sviluppato una libreria in php chiamata "OpenAlboPretorio" e disponibile su github: La mia intenzione era quella di pubblicare l'albo pretorio del mio comune, Terme Vigliatore (ME) e di quello limitrofo Barcellona P.G. (ME), direttamente su FB, cosa che in effetti poi ho fatto. A seguito di alcune delucidazioni avute nella ML SOD con Giovanni Battista Gallus e Morena Ragone in merito a questioni di privacy legate agli atti pubblicati sull'albo pretorio ho poi ritenuto prudente sospendere il servizio. Se può tornarvi utile racconto tutto (compreso l'aggiornamento sulla privacy) nel post sul mio blog: Ciao, giovanni _______________________________________________ opendatasicilia mailing list [hidden email] http://groups.dataninja.it/listinfo/opendatasicilia |
Andrea la normativa (d.lgs 33/2013) impone l'aggiornamento tempestivo delle informazioni ambientali dell'ente pubblico. Ovviamente la tempestività coincide con il tempo in cui l'ente ha la disponibilità del dato. Quindi se l'ente ha il dato ogni mese, teoricamente l'aggiornamento dovrebbe essere mensile, se l'ente ha il dato ogni sei mesi, l'aggiornamento dovrebbe essere semestrale. Questo è il concetto che deriva dalla lettura della normativa. Comunque se il dato ambientale non è pubblicato si procede con l'accesso civico. Il giorno 21 gennaio 2015 19:26, Giovanni Pirrotta <[hidden email]> ha scritto:
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In reply to this post by Giovanni Pirrotta
Ciao Giovanni, 2015-01-21 19:26 GMT+01:00 Giovanni Pirrotta [via OpenDataSicilia] <[hidden email]>:
mi fa molto piacere di scoprirti dentro questa lista: benvenuto! Ricordo la discussione in lista SOD, perché quello dell'Albo pretorio è anche un mio pallino. Ma io con un approccio molto più casereccio. Ne approfitto per una domanda: gli avvisi di gara hanno (immagino) obbligo di pubblicazione? Dato il tuo profilo, se ti viene in mente qualcosa di cool da fare in questa comunità, sarebbe cosa molto gradita. E grazie per il ping Andrea Borruso website: http://blog.spaziogis.it GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus 38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E, EPSG:4326 -- "cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio" Italo Calvino |
Gli avvisi di gara sono soggetti anche al 33 e non solo all'Albo Pretorio: il che implica, come detto, almeno 5 anni permanenza in nella sezione AT (e, dopo, in una sezione "archivio"), nonchè l'open by default.
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2015-01-22 17:07 GMT+01:00 Nazzareno Prinzivalli [via OpenDataSicilia] <[hidden email]>: Gli avvisi di gara sono soggetti anche al 33 e non solo all'Albo Pretorio: il che implica, come detto, almeno 5 anni permanenza in nella sezione AT (e, dopo, in una sezione "archivio"), nonchè l'open by default. E allora fra un poco pubblico una piccola (ma piccola) sorpresa per Palermo. Grazie Nazzareno Andrea Borruso website: http://blog.spaziogis.it GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus 38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E, EPSG:4326 -- "cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio" Italo Calvino |
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